Pignoramento dei crediti presso terzi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione: cos'è e come tutelarsi

Il pignoramento dei crediti verso terzi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione è una procedura di esecuzione forzata finalizzata al recupero delle somme dovute dai contribuenti morosi che viene attivata mediante la notifica di un atto di pignoramento presso terzi.

Una delle peculiarità di tale forma di esecuzione risiede nella possibilità, concessa all'Agente della Riscossione, di ordinare direttamente al Terzo pignorato il pagamento di quanto dovuto dal contribuente.
In alcuni casi, potrebbe accadere che l'atto di pignoramento notificato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione risulti illegittimo e le ragioni di tale illegittimità potrebbero, ad esempio, risiedere nel fatto che l'atto risulta privo dell'indicazione dettagliata dei crediti oggetto di pignoramento, della loro natura e delle cartelle cui tali importi si riferiscono.
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte, la cui 3^ Sez. Civile ha enunciato il seguente principio di diritto: L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi del DPR n. 602 del 1973, articolo 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte.

Ne consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’Agente di riscossione esercita – Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 49, comma 3, – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto (Sent. n. 26519 del 09/11/2017).

Quando un pignoramento viene, pertanto, dichiarato illegittimo, l’atto di pignoramento è considerato nullo, il che significa che non produce effetti giuridici e non può essere utilizzato per il recupero dei crediti vantati.

In dette ipotesi, è un diritto del debitore quello di poter contestare il pignoramento; contestazione che può essere fondamentale per proteggere i propri interessi e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Una volta identificati i motivi di illegittimità, il debitore deve presentare un’opposizione agli atti esecutivi. Questa opposizione deve essere depositata presso il giudice competente, di solito entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. È importante rispettare questo termine per evitare che l’opposizione sia dichiarata inammissibile.

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